Art. 121 c.nav.Reiscrizione nelle matricole e nei registri

[1]Gli iscritti nelle matricole della gente del mare, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c ed e dell'articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il limite di eta' stabilito nell'articolo 119. Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b ed f possono chiedere la reiscrizione, anche se abbiano superato il limite di eta', entro un periodo di tempo, dal giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta.

[2]La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni e' disciplinata dal regolamento.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art121 · fonte su Normattiva