Art. 1263 c.nav. — Contestazione degli addebiti
[1]I provvedimenti d'inibizione dall'esercizio della professione e di cancellazione dalle matricole, dagli albi o dai registri devono essere preceduti, a pena di nullita', dalla contestazione degli addebiti.
[2]Il provvedimento di cancellazione dalle matricole della gente del mare o del personale navigante della navigazione interna deve essere preceduto, a pena di nullita', dal parere delle associazioni sindacali interessate.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva