Art. 1220 c.nav.Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione

[1]Chi assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile oltre i limiti della sua abilitazione al comando e' punito con l'ammenda da lire duemila a cinquemila.

[2]Se la navigazione marittima ha luogo oltre gli stretti o il volo fuori del territorio nazionale, la pena e' aumentata fino a un terzo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1220 · fonte su Normattiva