Art. 1117 c.nav. — Usurpazione del comando di nave o di aeromobile
[1]Chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
[2]Fuori del caso previsto nell'articolo 1220, se il fatto e' commesso da persona provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave o dell'aeromobile, la pena e' da sei mesi a due anni.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva