Art. 1117 c.nav.Usurpazione del comando di nave o di aeromobile

[1]Chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[2]Fuori del caso previsto nell'articolo 1220, se il fatto e' commesso da persona provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave o dell'aeromobile, la pena e' da sei mesi a due anni.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1117 · fonte su Normattiva