Art. 1116 c.nav. — Abbandono abusivo di comando
[1]Il comandante, che senza necessita' lascia la direzione nautica della nave o dell'aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunto da persona che non ha i requisiti per sostituirlo, e' punito con la reclusione fino a en anno ovvero con la multa da lire duemila a cinquemila.
[2]La pena e' aumentata fino a un terzo, se il fatto e' commesso nei casi in cui il comandante della nave ha l'obbligo di dirigere personalmente la manovra.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva