Art. 1221 c.nav. — Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell'equipaggio
[1]L'armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del regolamento e le disposizioni dell'autorita' competente sulla composizione e forza minima dell'equipaggio, e' punito con l'ammenda da lire trecento a tremila.
[2]Alla stessa pena soggiace l'esercente o il comandante di aeromobile che non osserva le norme sulla composizione dell'equipaggio.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva