Art. 1215 c.nav.Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilita'

[1]L'armatore marittimo o l'esercente, che fa partire una nave o un aeromobile nazionali o stranieri che non si trovano in stato di navigabilita', o a cui manca taluno degli arredi, apparecchi, strumenti o taluna delle dotazioni prescritte, e' punito con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.

[2]L'armatore della navigazione interna che fa partire una nave nazionale o straniera che non si trovi in stato di navigabilita' e' punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

[3]L'armatore o il comandante che impiega un galleggiante marittimo o della navigazione interna nelle condizioni indicate nei comma precedenti soggiace alla pena stabilita rispettivamente nel primo e nel secondo comma.

[4]Il comandante della nave o dell'aeromobile nazionali o stranieri, che, fuori dei casi di necessita' sopravvenute in corso di navigazione, naviga con una nave o con un aeromobile nelle condizioni indicate nel primo comma, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1215 · fonte su Normattiva