Art. 1232 c.nav.
Pene accessorie e misura di sicurezza
[1]La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli 1215 a 1218; 1222, 1228 importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione.
[2]Nel caso di condanna per la contravvenzione prevista dal secondo comma dell'articolo 1216, puo' essere ordinata la confisca dell'aeromobile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva