Art. 1242 c.nav.
Decreto di condanna
[1]Nei casi previsti nell'articolo 506 del codice di procedura penale il comandante di porto puo' pronunciare la condanna con decreto senza procedere al dibattimento. Si osservano gli articoli 506 a 510 del codice di procedura penale.
[2]Sull'opposizione decide il comandante di porto. La sentenza che decide sull'opposizione e' impugnabile nei casi, coi mezzi e con le forme previsti dal codice di procedura penale.
[3]L'appello, nei casi in cui e' ammesso, viene portato a cognizione del tribunale. 19
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
19La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 9 luglio 1970 n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327."
Testo vigente dal 16 luglio 1970, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva