Art. 506 c.nav.Intervento dell'autorita' marittima

Il capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato, quando abbia conoscenza di un delitto commesso dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno assume il ricupero ((dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee)).

Testo vigente dal 11 febbraio 2026, tuttora in vigore · versione 109 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art506 · fonte su Normattiva