Art. 506 c.nav. — Intervento dell'autorita' marittima
Il capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato, quando abbia conoscenza di un delitto commesso dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno assume il ricupero ((dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee)).
Testo vigente dal 11 febbraio 2026, tuttora in vigore · versione 109 su Normattiva