Art. 1248 c.nav.Notificazioni ai passeggeri ed alle persone dell'equipaggio

[1]Ai fini delle notificazioni, per i passeggeri e per le persone dell'equipaggio la nave e' considerata come casa di abitazione dal momento dell'imbarco a quello dello sbarco.

[2]Le notificazioni all'imputato, ai testimoni e alle persone offese dal reato che siano componenti dell'equipaggio o passeggeri sono fatte, quando la consegna personale non e' possibile, mediante consegna della copia al comandante.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1248 · fonte su Normattiva