Art. 1155 c.nav. — Sbarco e abbandono arbitrario di persone
[1]Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, fuori del territorio nazionale, arbitrariamente sbarca un componente dell'equipaggio o un passeggero, ovvero li abbandona impedendone il ritorno a bordo o anticipando la partenza della nave o dell'aeromobile, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a tremila.
[2]La pena non puo' essere inferiore a un anno, se la persona sbarcata o abbandonata e' priva di mezzi necessari alla sussistenza o al ritorno in patria.
[3]La pena e' della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva