Art. 1155 c.nav.Sbarco e abbandono arbitrario di persone

[1]Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, fuori del territorio nazionale, arbitrariamente sbarca un componente dell'equipaggio o un passeggero, ovvero li abbandona impedendone il ritorno a bordo o anticipando la partenza della nave o dell'aeromobile, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a tremila.

[2]La pena non puo' essere inferiore a un anno, se la persona sbarcata o abbandonata e' priva di mezzi necessari alla sussistenza o al ritorno in patria.

[3]La pena e' della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1155 · fonte su Normattiva