Art. 68 c.nav. — Vigilanza sull'esercizio di attivita' nei porti
[1]Coloro che esercitano un'attivita' nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attivita', alla vigilanza del comandante del porto.
[2]Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, puo' sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attivita' predette.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva