Art. 1277 c.nav.
Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio
Fino all'emanazione dei regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio, previsti nell'articolo 95, secondo comma, e nell'articolo 100, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti attualmente in vigore in quanto compatibili.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva