Art. 1279 c.nav.Contributi per il lavoro portuale

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[1]Per provvedere alle spese per il funzionamento degli uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti di minor traffico, il ministro per le comunicazioni puo', con decreto da emanarsi di concerto con il ministro per le finanze e con quello per le corporazioni, imporre uno speciale contributo a carico degli speditori e dei ricevitori di merci, in misura non superiore a dieci centesimi nei porti marittimi, e a trenta nei porti della navigazione interna, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.3

[2]Parimenti, per provvedere all'assistenza, alla tutela dell'integrita' fisica e all'elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie, il ministro per le comunicazioni puo' imporre a carico degli speditori e dei ricevitori, nonche' dei lavoratori portuali, un contributo, in misura non superiore complessivamente a cinque centesimi per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547

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Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' decuplicata la misura dei contributi previsti dall'art. 1279, primo e secondo comma, del Codice della navigazione."

Testo vigente dal 3 luglio 1947 al 16 marzo 1955 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1279 · fonte su Normattiva