Art. 1279 c.nav. — Contributi per il lavoro portuale
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[1]Per provvedere alle spese per il funzionamento degli uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti di minor traffico, il ministro per le comunicazioni puo', con decreto da emanarsi di concerto con il ministro per le finanze e con quello per le corporazioni, imporre uno speciale contributo a carico degli speditori e dei ricevitori di merci, in misura non superiore a dieci centesimi nei porti marittimi, e a trenta nei porti della navigazione interna, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.3839
[2]Parimenti, per provvedere all'assistenza, alla tutela dell'integrita' fisica e all'elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie, il ministro per le comunicazioni puo' imporre a carico degli speditori e dei ricevitori, nonche' dei lavoratori portuali, un contributo, in misura non superiore complessivamente a cinque centesimi per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.3839
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547
3Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' decuplicata la misura dei contributi previsti dall'art. 1279, primo e secondo comma, del Codice della navigazione."
L. 27 febbraio 1955, n. 66
8La L. 27 febbraio 1955, n. 66, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le misure dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1279 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 237, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, sono elevate, per i porti marittimi, rispettivamente a lire 1,30 ed a lire 2 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata."
L. 8 febbraio 1988, n. 32
39La L. 8 febbraio 1988, n. 32, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 1279 del codice della navigazione, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e con legge 27 febbraio 1955, n. 66, sono elevati, per i porti marittimi, in misura non superiore rispettivamente a lire 4 e lire 6 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata".
Testo vigente dal 27 febbraio 1988 al 19 febbraio 1994 · versione 41 su Normattiva