Art. 1291 c.nav.Tasse per le abilitazioni della navigazione da diporto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 15 settembre 2005. Leggi il testo vigente →

Il ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, determina i diritti dovuti per il conseguimento delle abilitazioni previste negli articoli 213 e 214.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva

Collegamenti

Altri articoli su questo tema

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1291 · fonte su Normattiva