Art. 1291 c.nav. — Tasse per le abilitazioni della navigazione da diporto
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Il ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, determina i diritti dovuti per il conseguimento delle abilitazioni previste negli articoli 213 e 214.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva