Art. 1293 c.nav.Servizi soggetti a concessione

[1]Coloro che esercitano servizi pubblici di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna, se non sono gia' concessionari, devono presentare al ministero per le comunicazioni entro un anno dall'entrata in vigore del codice domanda di concessione, corredata dei documenti stabiliti dal regolamento.

[2]Il ministro per le comunicazioni puo' rilasciare al richiedente un'autorizzazione provvisoria alla prosecuzione del pubblico servizio.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1293 · fonte su Normattiva