Art. 1294 c.nav.Servizi soggetti ad autorizzazione

[1]Coloro che esercitano servizi di trasporto o di rimorchio per conto di terzi ovvero servizi di traino con mezzi non meccanici in navigazione interna devono presentare all'ispettorato compartimentale, entro un anno dall'entrata in vigore del codice, domanda di autorizzazione corredata dei documenti stabiliti dal regolamento.

[2]L'ispettorato compartimentale puo' rilasciare al richiedente un' autorizzazione provvisoria per la prosecuzione del servizio.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1294 · fonte su Normattiva