Art. 1305 c.nav.Risoluzione dei contratti di arruolamento e di lavoro

Le disposizioni degli articoli 343, 914 si applicano anche ai contratti di arruolamento e di lavoro stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice, quando successivamente a tale epoca sia avvenuto il fatto che ha determinato la risoluzione del contratto.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1305 · fonte su Normattiva