Art. 1305 c.nav. — Risoluzione dei contratti di arruolamento e di lavoro
Le disposizioni degli articoli 343, 914 si applicano anche ai contratti di arruolamento e di lavoro stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice, quando successivamente a tale epoca sia avvenuto il fatto che ha determinato la risoluzione del contratto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva