Art. 343 c.nav. — Casi di risoluzione di diritto del contratto
Il contratto di arruolamento si risolve di diritto:
- 1)in caso di perdita totale ovvero di innavigabilita' assoluta della nave ovvero di innavigabilita' per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonche' in caso di preda;
- 2)in caso di perdita della nazionalita' della nave;
- 3)in caso di vendita giudiziale della nave;
- 4)in caso di morte dell'arruolato;
- 5)quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non puo' riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo;
- 6)quando l'arruolato e' fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per il servizio della nave;
- 7)in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima dell'arruolato;
- 8)in caso di revoca da parte dell'esercente la potesta' o la tutela, del consenso alla iscrizione nelle matricole del minore di anni diciotto;
- 9)quando l'arruolato deve essere sbarcato per ordine dell'autorita';
- 10)quando l'arruolato fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva