Art. 343 c.nav.Casi di risoluzione di diritto del contratto

Il contratto di arruolamento si risolve di diritto:

  • 1)in caso di perdita totale ovvero di innavigabilita' assoluta della nave ovvero di innavigabilita' per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonche' in caso di preda;
  • 2)in caso di perdita della nazionalita' della nave;
  • 3)in caso di vendita giudiziale della nave;
  • 4)in caso di morte dell'arruolato;
  • 5)quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non puo' riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo;
  • 6)quando l'arruolato e' fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per il servizio della nave;
  • 7)in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima dell'arruolato;
  • 8)in caso di revoca da parte dell'esercente la potesta' o la tutela, del consenso alla iscrizione nelle matricole del minore di anni diciotto;
  • 9)quando l'arruolato deve essere sbarcato per ordine dell'autorita';
  • 10)quando l'arruolato fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art343 · fonte su Normattiva