Art. 1306 c.nav. — Beneficiari dell'assicurazione contro i rischi di volo
Le disposizioni dell'articolo 936 si applicano anche quando il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente alla data dell'entrata in vigore del codice, sempre che la morte dell'assicurato sia avvenuta successivamente a tale data.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva