Art. 1308 c.nav.
Clausole di esonero da responsabilita'
Le clausole di esonero da responsabilita' e quelle limitative che fossero invalide secondo le disposizioni delle leggi anteriori, ma valide secondo le disposizioni del codice, sono soggette alle norme di quest'ultimo se il fatto a cui si ricollega la responsabilita' si e' avverato posteriormente alla entrata in vigore del codice stesso.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva