Art. 1309 c.nav. — Riconsegna delle merci trasportate
Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 435 si osservano anche se il contratto di trasporto per acqua o per aria sia anteriore all'entrata in vigore del codice.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva