Art. 1331 c.nav.Disposizioni per l'esecuzione del codice

[1]Oltre alle speciali norme di cui e' autorizzata l'emanazione da disposizioni del presente codice, con decreto reale, previa deliberazione del consiglio dei ministri, sentito il consiglio di Stato, sono emanate le disposizioni necessarie per il completamento e l'esecuzione del codice stesso.

[2]Roma, addi' 30 marzo 1942-XX

[3]VITTORIO EMANUELE

[4]GRANDI

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1331 · fonte su Normattiva