Art. 1 (Approvazione)
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Vista la legge 24 dicembre 1908, n. 797, e gli articoli ivi richiamati del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, e dell'altro testo unico approvato col R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, per le leggi sul credito fondiario;
[4]In esecuzione dell'art. 9 della legge suddetta 24 dicembre 1908, n. 797, che ha autorizzato il Governo a coordinare in testo unico le nuove disposizioni e quelle richiamate, con le modificazioni di forma opportune in relazione alla materia contemplata dalla legge medesima;
[5]Sentito il Consiglio di Stato;
[6]Udito il Consiglio dei ministri;
[7]Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;
[8]Abbiamo decretato e decretiamo:
[9]Articolo Unico.
[10]E' approvato l'annesso testo unico, visto, d'ordine Nostro, dal ministro predetto, delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908, n. 797, nonche' delle tasse sugli affari.
[11]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[12]Dato a Roma, addi' 14 aprile 1910.
[13]VITTORIO EMANUELE.
[14]Luzzatti - Facta.
[15]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti