Art. 1 (Approvazione)

[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Vista la legge 24 dicembre 1908, n. 797, e gli articoli ivi richiamati del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, e dell'altro testo unico approvato col R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, per le leggi sul credito fondiario;

[4]In esecuzione dell'art. 9 della legge suddetta 24 dicembre 1908, n. 797, che ha autorizzato il Governo a coordinare in testo unico le nuove disposizioni e quelle richiamate, con le modificazioni di forma opportune in relazione alla materia contemplata dalla legge medesima;

[5]Sentito il Consiglio di Stato;

[6]Udito il Consiglio dei ministri;

[7]Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

[8]Abbiamo decretato e decretiamo:

[9]Articolo Unico.

[10]E' approvato l'annesso testo unico, visto, d'ordine Nostro, dal ministro predetto, delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908, n. 797, nonche' delle tasse sugli affari.

[11]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[12]Dato a Roma, addi' 14 aprile 1910.

[13]VITTORIO EMANUELE.

[14]Luzzatti - Facta.

[15]Visto, Il guardasigilli: Fani.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~approvazione-art1 · fonte su Normattiva