Art. 134 c.nav.Titoli professionali del personale

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[1]Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:

  • a)capitano;
  • b)capo timoniere;
  • c)capo barca;
  • d)conduttore di motoscafi;
  • e)barcaiolo abilitato.

[2]Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:

  • a)macchinista;
  • b)motorista.

[3]Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b), d) del primo comma e a), b) del secondo comma possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di personale per conto di terzi.

[4]I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le modalita' del rilascio sono stabiliti dal regolamento.

[5]Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, puo' determinare altre qualifiche relative all'esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalita' per il conseguimento dei relativi titoli professionali.

[6]I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 22 ottobre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art134 · fonte su Normattiva