Art. 134 c.nav. — Titoli professionali del personale
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[1]Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:
- a)capitano;
- b)capo timoniere;
- c)capo barca;
- d)conduttore di motoscafi;
- e)barcaiolo abilitato.
[2]Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:
- a)macchinista;
- b)motorista.
[3]Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b), d) del primo comma e a), b) del secondo comma possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di personale per conto di terzi.
[4]I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le modalita' del rilascio sono stabiliti dal regolamento.
[5]Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, puo' determinare altre qualifiche relative all'esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalita' per il conseguimento dei relativi titoli professionali.
[6]I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 22 ottobre 1996 · versione 0 su Normattiva