Art. 138 c.nav. — Stazzatura nel Regno
[1]Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali, la stazzatura delle navi marittime e' eseguita nel Regno dal Registro italiano navale, quale delegato del ministero per le comunicazioni, a mezzo di ingegneri navali, o di altri periti stazzatori abilitati a norma del regolamento.
[2]Per la navigazione interna il Registro italiano navale provvede alla stazzatura delle navi per le quali e' obbligatoria la classificazione. Negli altri casi provvedono l'ispettorato compartimentale o gli altri organi stabiliti da leggi e da regolamenti speciali.
[3]La stazzatura e' eseguita secondo le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.
[4]Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza e' depositato presso l'ufficio del porto d'iscrizione della nave.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva