Art. 144 c.nav. — Stranieri e societa' equiparati
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Per motivi di interesse nazionale il ministro per le comunicazioni puo', con decreto emanato di concerto col ministro per le finanze e con quello per le corporazioni, equiparare ai cittadini e alle societa' di cui al precedente articolo, stranieri domiciliati o residenti nel Regno da oltre cinque anni e societa' costituite nel Regno, che non abbiano i requisiti di cui all'articolo precedente, nonche' societa' costituite all'estero, le quali abbiano nel Regno la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 1 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva