Art. 148 c.nav. — Iscrizione di navi e galleggianti destinati alla navigazione in acque straniere
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Le navi e i galleggianti armati all'estero e destinati permanentemente alla navigazione in acque straniere sono iscritti nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorita' consolare.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 1 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva