Art. 304 — Limiti di navigazione delle navi minori e dei galleggianti
Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri nazionali, per compiere viaggi per l'estero, devono essere munite di autorizzazione dell'autorita' marittima secondo le norme stabilite dal ministro per la marina mercantile. Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri consolari possono navigare unicamente nelle acque dello Stato nel quale ha sede l'ufficio d'iscrizione.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva