Art. 151 c.nav.Rinnovazione dell'atto di nazionalita'

L'atto di nazionalita' deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o la stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche principali della nave.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art151 · fonte su Normattiva