Art. 154 c.nav. — Rinnovazione della licenza
In caso di mutamento del proprietario, nonche' di cambiamento del numero, della stazza, del tipo o delle caratteristiche principali della nave o del galleggiante, la licenza deve essere rinnovata. Del pari la licenza deve essere rinnovata in caso di mutamento del nome previsto nell'articolo 141.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva