Art. 158 c.nav. — Proprieta' di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati
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[1]Quando la partecipazione alla proprieta' della nave da parte di persone, enti o societa', che non si trovano nelle condizioni prescritte negli articoli 143, 144, venga a superare gli otto carati, ma non superi i sedici, devono, entro sei mesi dal giorno in cui l'eccedenza si e' verificata, essere ceduti a persone, enti o societa' che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprieta' o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza.
[2]Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l'ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalita' prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all'eccedenza.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 22 gennaio 1976 · versione 0 su Normattiva