Art. 159 c.nav.Proprieta' di stranieri per quote superiori ai diciotto carati

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[1]Quando la partecipazione alla proprieta' della nave da parte di persone, enti o societa', che non si trovano nelle condizioni previste negli articoli 143, 144, venga a superare i sedici carati, l'ufficio d'iscrizione della nave procede all'affissione negli uffici del porto e alla pubblicazione nel foglio degli annunzi legali di un avviso con il quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera.

[2]Il ministro per le comunicazioni provvede a norma del terzo comma dell'articolo 157.

[3]Se l'autorizzazione e' data, l'autorita' che procede alla consegna del documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo. Se l'autorizzazione e' negata, l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale della nave, quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalita' dei carati, o diversamente la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, secondo comma.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 22 gennaio 1976 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art159 · fonte su Normattiva