Art. 183 c.nav. — Informazioni eventuali circa il viaggio
[1]Il comandante della nave e' tenuto a fornire all'autorita' marittima o consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio.
[2]E' inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle predette autorita', per gli accertamenti che queste credano opportuni, componenti dell'equipaggio e passeggeri.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva