Art. 183 c.nav.Informazioni eventuali circa il viaggio

[1]Il comandante della nave e' tenuto a fornire all'autorita' marittima o consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio.

[2]E' inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle predette autorita', per gli accertamenti che queste credano opportuni, componenti dell'equipaggio e passeggeri.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art183 · fonte su Normattiva