Art. 203 c.nav. — Funzioni di ufficiale dello stato civile
[1]Durante la navigazione, il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale dello stato civile, secondo le disposizioni sull'ordinamento dello stato civile.
[2]Le stesse funzioni il comandante esercita anche quando la nave trovasi ancorata in un porto, se sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorita' nel Regno, o di quella consolare all'estero.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva