Art. 1249 c.nav. — Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna
In materia di navigazione marittima o interna il potere disciplinare e' esercitato:
- 1)dal comandante della nave sui componenti dell'equipaggio e sui passeggeri, ancorche' non siano cittadini italiani;
- 2)dai comandanti di porto marittimo sugli appartenenti al personale marittimo e sulle persone indicate nell'articolo 68;
- 3)dai comandanti di porto della navigazione interna sugli appartenenti al personale della navigazione interna;
- 4)dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale sulle imprese, sui datori di lavoro nei porti e sui lavoratori portuali;
- 5)dalle autorita' consolari all'estero sui componenti dell'equipaggio;
- 6)dai comandanti delle navi da guerra nazionali sui componenti dell'equipaggio quando la nave, su cui sono imbarcati, e' in corso di navigazione o in un paese estero nel quale non risiede un'autorita' consolare.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva