Art. 213 c.nav.Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate

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[1]Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate possono essere comandate da chi ne sia proprietario, abbia compiuto i diciotto anni di eta' ed ottenuta l'abilitazione al comando, secondo le norme stabilite dal regolamento.

[2]L'abilitazione al comando delle navi predette puo' essere altresi' rilasciata dalle associazioni nautiche, autorizzate dal ministro per le comunicazioni, ai propri soci, tanto per le navi di proprieta' di questi quanto per quelle appartenenti alle associazioni.

[3]Le persone abilitate al comando di una nave possono anche prestare la loro opera per la manovra della nave stessa.

[4]L'abilitazione di cui ai comma precedenti non e' richiesta per comandare navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate; o per comandare navi di stazza lorda superiore alle tre tonnellate ma non superiore alle venticinque, partecipanti a regate.

[5]A comandare o a prestare la loro opera per la manovra di navi a vela di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate partecipanti a regate possono essere ammessi, dalle associazioni nautiche di cui al primo comma, i minori dei diciotto anni, ma non dei quattordici, con il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art213 · fonte su Normattiva