Art. 214 c.nav. — Comando e condotta di navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate
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Le navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate possono essere comandate e condotte da coloro che abbiano compiuto i diciotto anni di eta' ed ottenute le rispettive abilitazioni stabilite da leggi o regolamenti speciali. Tali abilitazioni non sono necessarie per comandare e condurre navi munite di motore di cilindrata non superiore ai cinquecento centimetri cubi, se a scoppio, o di potenza non superiore a undici cavalli vapore, ove si tratti di motore di altro tipo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva