Art. 1287 c.nav. — Licenza delle navi minori
La licenza di cui sono munite le navi minori ai sensi dell'articolo 153, e' equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori anche agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza, quando si tratti di navi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate ovvero di navi con apparato motore superiore ai venticinque cavalli asse o trenta cavalli indicati, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva