Art. 216 c.nav. — Personale di camera e di famiglia
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Sulle navi da diporto di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate se a vela, alle venticinque se a motore possono essere imbarcate, in qualita' di personale di camera e di famiglia, persone non appartenenti alla gente di mare o al personale navigante della navigazione interna, purche' gia' al servizio del proprietario della nave.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva