Art. 216 c.nav.Personale di camera e di famiglia

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Sulle navi da diporto di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate se a vela, alle venticinque se a motore possono essere imbarcate, in qualita' di personale di camera e di famiglia, persone non appartenenti alla gente di mare o al personale navigante della navigazione interna, purche' gia' al servizio del proprietario della nave.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art216 · fonte su Normattiva