Art. 21
(Art. 7 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). In seno alla stessa famiglia non e' concesso, per ciascuna persona a carico, che un assegno, anche se i membri di essa prestino la loro opera in aziende facenti capo a differenti gestioni. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115)).
Testo vigente dal 6 novembre 1968, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva