Art. 219 c.nav.
Pesca marittima
E' considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca nell'ambito del demanio marittimo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Pesca marittima
E' considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca nell'ambito del demanio marittimo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 40 — Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti situati in parte sul demanio marittimo
… contenute nel presente capo per la parte del deposito o dello stabilimento che insiste sul demanio marittimo o sul mare territoriale. Alle stesse disposizioni la concessione e' soggetta per la rimanente parte insistente fuori dei confini del demanio marittimo …
Art. 222
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art219 · fonte su Normattiva
Le disposizioni riguardanti le concessioni di beni del demanio marittimo si applicano anche allo stabilimento di tonnare e di altri impianti da pesca fissi, o di opere per l'allevamento dei pesci, dei crostacei e dei molluschi, allo sfruttamento dei banchi di …