Art. 221 c.nav.
Riserva della pesca ai cittadini
[1]La pesca nel mare territoriale e' riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca nazionali, salvo speciali convenzioni internazionali.
[2]Tuttavia con decreto reale possono essere autorizzati cittadini e navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad esercitare la pesca nelle acque predette.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva