Art. 200 c.nav.Polizia esercitata dalle navi da guerra

[1]In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un'autorita' consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali e' esercitata dalle navi da guerra italiane.

[2]A tal fine, i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonche' procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarita' possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o nel porto estero piu' vicino in cui risieda un'autorita' consolare.

[3]Nei porti ove risiede un'autorita' consolare le navi da guerra italiane esercitano la polizia, a norma dei comma precedenti, su richiesta dell'autorita' medesima.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art200 · fonte su Normattiva