Art. 236 c.nav.
Sospensione della costruzione per ordine dell'autorita'
[1]L'ufficio competente a ricevere la dichiarazione di costruzione puo' in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la quale non sia stata fatta dichiarazione o che risulti diretta da persona non munita della prescritta abilitazione ovvero, nel caso di cui all'articolo 232, secondo comma, sia effettuata da impresa non autorizzata.
[2]Con provvedimento del ministro per le comunicazioni puo' altresi' venire ordinata la sospensione della costruzione che, a giudizio del Registro italiano navale o dell'ispettorato compartimentale, non risulti condotta secondo le regole della buona tecnica o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva