Art. 232 c.nav. — Cantieri e stabilimenti di costruzione
[1]La costruzione delle navi e dei galleggianti deve essere eseguita in cantieri e in stabilimenti i cui direttori siano muniti della prescritta abilitazione.
[2]La costruzione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna puo' essere eseguita in cantieri e in stabilimenti di imprese autorizzate dall'ispettorato compartimentale, mediante inclusione in apposito elenco tenuto a norma del regolamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva