Art. 24 c.nav. — Navigazione promiscua
[1]Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima.
[2]Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva