Art. 515
Attribuzioni dell'amministrazione marittima nella laguna veneta
Osservate le attribuzioni generali di polizia sulla intera laguna di Venezia conferite al Magistrato alle acque dal regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 191, all'amministrazione marittima compete in tutto l'ambito lagunare delimitato dall'articolo 1 del predetto decreto la polizia degli ambiti portuali e degli approdi, la polizia della navigazione e la disciplina del personale marittimo, delle navi e dei galleggianti.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva